Protezione dei minori

Estratto dalla legge sulla protezione dei giovani

§ 9 Bevande alcoliche

  1. Negli esercizi pubblici, nei punti vendita o in altri luoghi pubblici, è vietato 1. somministrare o consentire il consumo di acquavite, bevande contenenti acquavite o alimenti che contengano acquavite in quantità non trascurabile a bambini e adolescenti, 2. somministrare o consentire il consumo di altre bevande alcoliche a bambini e adolescenti di età inferiore ai 16 anni.
  2. Il comma 1 n. 2 non si applica qualora gli adolescenti siano accompagnati da una persona che esercita la responsabilità genitoriale.
  3. Nei luoghi pubblici, le bevande alcoliche non possono essere offerte tramite distributori automatici. Ciò non si applica se un distributore 1. è installato in un luogo non accessibile a bambini e adolescenti o 2. è installato in un locale commerciale e, tramite dispositivi tecnici o supervisione costante, è garantito che bambini e adolescenti non possano prelevare bevande alcoliche. Resta salvo il § 20 n. 1 della legge sugli esercizi pubblici (Gaststättengesetz).
  4. Le bevande dolci contenenti alcol ai sensi del § 1 commi 2 e 3 della legge sull'imposta sugli alcopop possono essere immesse in commercio professionalmente solo con l'avvertenza "Vietata la vendita a persone di età inferiore ai 18 anni, § 9 legge sulla protezione dei giovani". Tale avvertenza deve essere riportata sulla confezione pronta per la vendita con lo stesso carattere, la stessa dimensione e lo stesso colore del nome del marchio o del nome di fantasia o, in mancanza, della denominazione di vendita e, nel caso di bottiglie, deve essere apposta sull'etichetta frontale.