Protezione dei minori
Estratto dalla legge sulla protezione dei giovani
§ 9 Bevande alcoliche
- Negli esercizi pubblici, nei punti vendita o in altri luoghi pubblici, è vietato 1. somministrare o consentire il consumo di acquavite, bevande contenenti acquavite o alimenti che contengano acquavite in quantità non trascurabile a bambini e adolescenti, 2. somministrare o consentire il consumo di altre bevande alcoliche a bambini e adolescenti di età inferiore ai 16 anni.
- Il comma 1 n. 2 non si applica qualora gli adolescenti siano accompagnati da una persona che esercita la responsabilità genitoriale.
- Nei luoghi pubblici, le bevande alcoliche non possono essere offerte tramite distributori automatici. Ciò non si applica se un distributore 1. è installato in un luogo non accessibile a bambini e adolescenti o 2. è installato in un locale commerciale e, tramite dispositivi tecnici o supervisione costante, è garantito che bambini e adolescenti non possano prelevare bevande alcoliche. Resta salvo il § 20 n. 1 della legge sugli esercizi pubblici (Gaststättengesetz).
- Le bevande dolci contenenti alcol ai sensi del § 1 commi 2 e 3 della legge sull'imposta sugli alcopop possono essere immesse in commercio professionalmente solo con l'avvertenza "Vietata la vendita a persone di età inferiore ai 18 anni, § 9 legge sulla protezione dei giovani". Tale avvertenza deve essere riportata sulla confezione pronta per la vendita con lo stesso carattere, la stessa dimensione e lo stesso colore del nome del marchio o del nome di fantasia o, in mancanza, della denominazione di vendita e, nel caso di bottiglie, deve essere apposta sull'etichetta frontale.